Art. 1° - È costituito, sotto forma di associazione, il Centro Studi "Romolo Murri",
organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS, con sede in Gualdo (Macerata),
a testimonianza del contributo di pensiero e di opere dato da Murri per la realizzazione
di una democrazia ad ispirazione cristiana.
Il Centro ha lo scopo di svolgere attività
di studio, informazione, documentazione e divulgazione in materia storica, politica ed
economico-sociale. Il Centro non ha finalità di lucro, ha durata indeterminata e persegue
finalità di carattere sociale nel campo della promozione della cultura e della
valorizzazione dei beni di interesse storico.
Art. 2° - II Centro, per il raggiungimento dei suoi scopi, si propone di:
a) raccogliere,
pubblicare e diffondere gli scritti di Romolo Murri e di altri studiosi di qualunque
nazionalità, attinenti al pensiero del Murri stesso e più in generale all'azione dei
cattolici nella vita politica e sociale;
b) realizzare una biblioteca ed emeroteca che
possa essere di ausilio per gli studi sulla materia, integrando così quelle di proprietà
Murri esistenti a Gualdo;
c) organizzare conferenze, incontri, dibattiti, convegni;
d)
organizzare altresì corsi di aggiornamento per i giovani laureati o diplomati,
eventualmente concedendo borse di studio;
e) promuovere inchieste, indagini e studi,
pubblicando i relativi risultati, su problemi politici, economici, sociali, religiosi
e giuridici, visti alla luce del pensiero cristiano;
f) conferire premi che costituiscano
segni di riconoscimento per l'opera compiuta da studiosi, da giornalisti e da studenti;
g) collaborare con organismi italiani ed esteri aventi fini analoghi;
h) svolgere
attività comunque connesse con i fini istituzionali, con esclusione di ogni altra.
Art. 3° - Possono essere soci del Centro Studi tutti coloro, sia persone fisiche,
sia enti, i quali intendano contribuire al perseguimento dei fini del Centro o siano
comunque interessati all'attività del Centro stesso.
Possono essere nominati anche
soci onorari (esponenti del mondo politico, della cultura, ecc.) che compongono a loro
volta un Comitato d'onore.
L'ammissione dei soci ordinari, sostenitori e benemeriti, e
la nomina dei soci onorari senza diritto di voto sono deliberate dal Consiglio direttivo.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello
statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. È
esclusa l'ammissione di soci a carattere temporaneo. I soci sono tenuti al pagamento di
una quota annuale il cui importo e stabilito dal Consiglio Direttivo. Il contributo
associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non
è soggetto a rivalutazione. Il socio può recedere dal Centro con effetto dall'inizio
del secondo mese successivo a quello nel quale ha notificato al Consiglio Direttivo la
volontà di recedere.
In caso di inadempienza agli obblighi di versamento oppure per
altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con
deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno
successivo alla notifica del provvedimento adeguatamente motivato. Il provvedimento di
esclusione può essere impugnato dinanzi all'Assemblea dei soci.
Art. 4° - Gli organi del Centro sono:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente;
d) il Segretario Generale;
e) il Tesoriere economo;
f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
Tutte le cariche degli Organi suddetti sono gratuite, hanno la durata di tre anni e
sono rinnovabili.
I componenti dei vari Organi restano in carica per la ordinaria
amministrazione sino alle nuove elezioni.
Art. 5° - L'Assemblea dei soci ordinari, sostenitori e benemeriti, si riunisce in
seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio
e in seduta straordinaria su convocazione del Consiglio Direttivo. All'Assemblea ordinaria
spettano l'approvazione del programma generale sull'attività del Centro, l'approvazione
del rendiconto economico finanziario, l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo,
l'elezione del Collegio dei revisori dei conti, nonché l'eventuale nomina di un
Comitato d'onore.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e
sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.
L'Assemblea è convocata dal Presidente
con avviso inviato almeno dieci giorni prima con l'indicazione del giorno, dell'ora e
del luogo della riunione; nonché dell'ordine del giorno.
In caso di mancata
convocazione da parte del Presidente l'assemblea può essere convocata con la firma di
almeno un quarto (1/4) dei soci.
L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, sarà
valida: in prima convocazione per la presenza di almeno la metà dei soci; in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
Le deliberazioni dell'Assemblea
sono prese a maggioranza dei presenti.
Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci
in regola con il pagamento delle quote associative.
Per deliberare lo scioglimento del
Centro e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti
degli associati. Lo scioglimento avverrà di diritto nel caso di mancata effettuazione
dell'Assemblea per oltre due anni consecutivi.
Il patrimonio dell'ente, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad enti con finalità analoghe o
per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma
190 lex 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
I soci onorari possono
partecipare all'Assemblea senza diritto di voto.
Art. 6° - II Consiglio Direttivo è costituito da dieci membri. La composizione è la
seguente :
a) sette membri elettivi, tra i quali vengono eletti a maggioranza il
Presidente, due Vice Presidenti, il Segretario generale e il Tesoriere ed Economo.
b) tre membri di diritto senza diritto di voto. Tali membri sono: II Sindaco pro tempore
e l'Assessore alla cultura del Comune di Gualdo, uno dei successori diretti dell'avv.
Stelvio Murri con la carica di Presidente onorario.
I componenti del Consiglio
direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio direttivo si
riunisce su convocazione del Presidente. Le riunione sono valide se sono presenti
almeno due terzi dei componenti con diritto di voto.
Le deliberazioni sono prese a
maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il
Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione,
sovrintende all'attività del Centro e provvede a quanto occorre per il raggiungimento
dei fini istituzionali.
I componenti del Consiglio Direttivo che cessino dalla carica
in corso di mandato sono sostituiti per cooptazione. I sostituti restano in carica fino
alla scadenza del Consiglio.
Art. 7° - Il Presidente ha la legale rappresentanza del Centro; presiede l'Assemblea,
il Consiglio direttivo e il Comitato d'onore; promuove e coordina l'attività del Centro,
presenta all'Assemblea il programma generale e il conto consuntivo e preventivo: provvede
all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo. Ha facoltà di
fare ogni operazione bancaria e finanziaria di ordinaria amministrazione che gli sembrerà
utile ed opportuna per i fini dell'Associazione. Per le operazioni bancarie e finanziarie
che non siano di ordinaria amministrazione è necessaria l'autorizzazione del Consiglio
Direttivo.
Può delegare particolari incarichi di sua competenza ai Vice Presidenti. In
caso di assenza o di impedimento occasionale le funzioni del Presidente sono espletate
dal Vice Presidente più anziano per età.
Art. 8° - Il Segretario generale coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nella gestione del Centro; esegue le disposizioni date dagli organi predetti: provvede a tutti gli atti obbligatori che spettano ad altri organi, propone i provvedimenti e le iniziative che ritenga utili al Centro; è segretario del Comitato d'onore.
Art. 9° - Il Tesoriere ed economo gestisce l'amministrazione e tutela il patrimonio, riferendo al Consiglio direttivo; prepara il conto consuntivo e il contro preventivo.
Art. 10° - Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi di
cui uno con la qualifica di presidente più due supplenti, tutti eletti dall'Assemblea.
I revisori dei conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo senza
diritto di voto.
Art. 11° - Il patrimonio è formato:
a) dai beni mobili ed immobili che, per acquisti, lasciti,
donazioni, devoluzioni o comunque vengano in proprietà del centro;
b) dalle eccedenze annue
di bilancio;
c) dalle rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di
gestione.
Le entrate sono costituite:
a) dalle quote di soci ordinari e sostenitori;
b) dai contributi e dalle elargizioni;
c) dai proventi di eventuali attività marginali di
carattere commerciale che saranno inseriti in apposita voce del rendiconto economico-finanziario
dell'Associazione. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono
essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse.
Le quote annuali di associazione sono stabilite dal Consiglio direttivo.
Art. 12° - L'attività annuale del Centro va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 giugno dell'anno successivo è presentato all'Assemblea, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, il conto consuntivo dell'anno precedente. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i quindici (15) giorni precedenti la seduta per essere consultato da ogni associato.
Art. 13° - Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea in seduta straordinaria, con la maggioranza assoluta dei soci.
Art. 14° - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge.